Le fake news: quali sono le conseguenze di chi le pubblica?

https://www.25alsecondo.it/?p=411

Le fake news (letteralmente “notizie false”) sono delle notizie non veritiere che vengono volutamente scritte e pubblicate allo scopo di indirizzare l’opinione pubblica contro un gruppo di persone, un singolo personaggio (con intenti politici, in genere) o per guadagnare più denaro possibile grazie al clickbait selvaggio che si scatena in rete. Le notizie false di solito hanno titoli accattivanti che riescono a portare sempre più visitatori al sito di chi ha lanciato la fake news, consentendogli di ottenere guadagni importanti (tramite la pubblicità online).

Fake news: le diverse tipologie di reato che si possono commettere

Chiarito in maniera semplice il fulcro del nostro argomento, cosa succede a chi pubblica una fake news? In quali guai legali si può incappare? Ebbene, si può essere chiamati a rispondere delle proprie azioni in sede di giudizio in diversi contesti, a seconda del tipo di fake news prodotta e diffusa.

Reato di truffa: diffondere una fake in cui si chiede, ad esempio, di inviare denaro per una qualche causa benefica equivale a rischiare una pena carceraria che va dai sei mesi ai tre anni ed il pagamento di un’ammenda che va da 51 a 1031 euro (Art. 640 c. p.);

Reato di procurato allarme: chi diffonde una fake relativa alla sicurezza pubblica può essere accusato di procurato allarme e punito con l’arresto fino a sei mesi o col pagamento di un’ammenda che va da 10 a 516 euro (Art. 658 c. p.);

Reato di diffamazione: a ledere la reputazione di una persona diffondendo una notizia falsa si può rischiare una pena che va dai sei mesi ai tre anni di carcere o il pagamento di un’ammenda non inferiore a 516 euro (Art. 596 c. p.). Allo stesso modo, si può ledere l’immagine di un’azienda. L’azienda colpita potrà chiedere un risarcimento danni, variabile e quantificato a seconda del danno subito. Esiste, poi, la possibilità che qualcuno diffonda notizie false su una determinata persona. In questo caso, sarà il Garante per la privacy– opportunamente interpellato- a sanzionare a livello pecuniario il colpevole che non ha corretto o cancellato la notizia nelle due settimane successive all’esposto della persona danneggiata.

E chi non è diretto responsabile della scrittura e della pubblicazione di una fake news, ma la condivide sui social networks dandole ulteriore visibilità? Per questi soggetti non esiste la formulazione di un reato vero e proprio, e questo perché una persona può condividere in buona fede una notizia, senza averne prima verificata la fonte. Se alla pubblicazione della fake si aggiunge, però, un commento denigratorio, allora il soggetto in questione potrebbe essere chiamato a rispondere di diffamazione (salvo non subire conseguenze qualora riuscisse a dimostrare di avere espresso una mera opinione personale e di non aver diffamato).